Penso che alla scrittura della storia di una comunità, un'operazione
umana e intellettuale sempre in divenire, faccia piacere (e sia utile)
conoscere anche qualche dettaglio della stessa, forse insignificante, ma pur
sempre un tassello che serve a ridarci la visione dell'armonia di un insieme.
La cosiddetta macrostoria non è, forse, la somma di tanti minuscoli dettagli,
che le danno vita, vicinanza, sapore come quello del pane quotidiano?
La Diocesi di San Severo, erede di quella di
Civitate, con tutte le sue strutture ecclesiastiche (Cattedrale, Capitolo,
benefici...), come è ben noto, fu eretta con Bolla del PAPA GREGORIO XIII
(1572-1585) il 9.03.1580. Primo Vescovo fu MARTINO DE MARTlNIS (1581-1582).
Il Capitolo Cattedrale constava, come da documento
pontificio su citato, di tre prime Dignità (Arcidiacono, Arciprete,
Primicerio), dodici Canonici e due Beneficiari Minori ( i Mansionari). Mons. GERMANICO
MALASPINA, secondo Vescovo della Diocesi (1583-1604: fu anche Nunzio
Apostolico a Napoli, Cardinale in pectore e Legato Pontificio in Polonia,
dove, a Cracovia precisamente, morì il 9.10.1604), fece richiesta a GREGORIO
XIII di aumentare il numero dei Beneficiari Minori da due a quattro. Il papa
preparò la Bolla di approvazione, ma non fece a tempo ad emanarla, perché
venne a mancare. Fu il Suo Successore SISTO V (1585-1590), nominato
Papa il 24 aprile 1585, ad eseguire nel corso di quell'anno (1585) la volontà
del Predecessore.
Qualche
tempo fa mi è capitato fra le mani il documento, che qui propongo tradoto dal
latino. A parte il periodare prolisso tipico dell'epoca, è interessante notare
la precisione del linguaggio curiale, che non trascurava nulla, neanche appunto
i dettagli. Al lettore le osservazioni di natura religiosa. Eccone il testo
in italiano:
" SISTO Vescovo, Servo dei Servi di Dio. Di recente, poiché
GREGORIO PAPA XIII Nostro Predecessore di felice memoria nell'erezione della
Chiesa Cattedrale di S. Severo fatta per mezzo di lui eresse e costituì in essa
anche un solo posto di Arcidiacono, prima autorità dopo quella del Vescovo, uno
solo di Arciprete, seconda autorità (dopo quella dell'Arcidiacono), e uno solo
di Primicerio, che sta per terza dignità, e dodici canonicati, con altrettante
prebende per ciascuno dei dodici canonici, e due perpetui benefici ecclesiastici
per due Chierici; e per quelle stesse Dignità provvide che andassero persone
idonee, come più chiaramente é specificato nelle Lettere del medesimo (Nostro)
Predecessore sopra menzionate e in seguito al medesimo Predecessore da parte
del Nostro Venerabile Fratello, allora GERMANICO Vescovo di S. Severo,
ricordate
due altri
perpetui benefici ecclesiastici (per Chierici) nella medesima Chiesa si
erigano e si costituiscano, allo scopo di accrescere il maggiore decoro dovuto
alla Chiesa con l'incremento nel numero dei ministri del culto, supplica già
umilmente presentata al medesimo (Nostro) Predecessore da parte dello stesso
Vescovo Germanico, che cioè due altri benefici ecclesiastici perpetui per
altrettanti due beneficiari nella sopraddetta Chiesa si erigessero e sì.istituissero
e che dalla Benignità Apostolica ci si degnasse di provvedere un'altra volta.
Il predetto Predecessore, che desiderava rispettare l'antichità di alcune
Chiese, oltre che il loro decoro, e in esse voleva accrescere con sincero
affetto il numero dei ministri ecclesiastici dando ia facoltà allo stesso
Vescovo GERMANICO di assolvere da qualunque scomunica, sospensione e interdetto
e da altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene a iure e ab homine,
comminate, in qualsiasi occasione e per qualsivoglia causa, a coloro che, da
esse irretiti, non potessero conseguire tali benefici, e pensando che già
saranno assolti, propensi a dare ascolto a quella supplica firmata a Roma il 13 gennaio nel XIII anno del Suo Pontificato, con
ò'autorità derivante dagli Apostoli, nella medesima Chiesa eresse e istituì due
altri perpetui benefici ecclesiastici per altrettanti due beneficiari senza pregiudzio
per alcuno. E perché
le dotazioni delle (prime tre Dignità), dei Canonicati e delle prebende non
fossero incerte per i predetti (nuovi) benefici, i frutti, le rendite e i
proventi della mensa della sopraddetta Chiesa Cattedrale sono da dividersi con
essi in questo modo. Con Apostolica Autorità ordinò che alle prime tre Dignità
spettasse la quarta parte, ai Canonici tre, e ai predetti beneficiari una
parte e mezza. All'Arcidiacono, all'Arciprete, al Primicerio della sopraddetta
Chiesa, del presente e del futuro, al Coro e Capitolo della stessa sia nelle pr
cessioni che in altre occasioni pubbliche e private (ordinò et
potessero indossare l'almuzia (pelliccia foderata con
cappuccio) sulle cotte, liberamente e lecitamente, come concesso dalla su
menzionata Autorità, nonostante Costituzioni, le leggi Capitolari, consolidati Statuti e
Consuetudini contrarie. Perché in nessun modo
si dubiti dell'assoluzione ed erezione con l'istituzione di nuovi
Statuti, Ordini e Indulti da far valere posto di esso, che a causa della morte del sopraddetto Predecessore con
quelle Lettere non e effetto, il su citato Vescovo GERMANICO (non
sia) deluso (mancato) effetto
di esse; ordìniamo, e con la sopraddetta Autorità decretiamo che l'Assoluzione,
l'Erezione e l'Istituzione, lo Statuto, l'Ordinazione e l'Indulto del
(Nostro) Predecessore, dal predetto giorno (13) del mese di gennaio sortiscano i loro effetti posi come se le Lettere dello stesso Predecessore fossero
state s nella medesima data, come sopra
si è detto. E che le presenti Lettere siano dovunque sufficienti a provare
pienamente l'Assoluzione, l'Erezione, l'Istituzione, lo Statuto, l'Ordinazione
e l'Indulto del medesimo Predecessore né si
cerchi la scusa di un'altra prova nonostante ogni cosa detta prima. Dato a Roma, presso S. Pietro, l'anno
dell'Incarnazione del Signore 1585, primo anno del nostro Pontificato"
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